Aliquota agevolata stufe a pellet

Aliquota agevolata stufe a pellet. Le stufe a pellet potranno sfruttare il regime di Iva agevolata al 10% ma solo nell’eventualità in cui vengano impiegate per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, oppure come parte della prestazione di servizi, qualora venga installata nel campo della ristrutturazione.

Aliquota agevolata stufe a pellet: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. È giunto di recente un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, una comunicazione che ha assunto la forma di consulenza giuridica chiesta dalla CNA. La disposizione dell’ammirazione tributaria prevede che il differente utilizzo della stufa a pellet porta all’inquadramento ai fini IVA.

Qualora la stufa sia impiegata come impianto generatore di calore, dato che realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve venire assimilata alle caldaie, da cui deriva l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% con le limitazioni stabilite per i “beni significativi”.

Non fanno parte invece della categoria dei “beni significativi”, e conseguentemente non sono interessate all’agevolazione, le stufe a pellet che scaldato solo l’ambiente in cui si trovano, ovvero quelle ad aria che non provvedono a riscaldare l’acqua sanitaria.

Se la stufa a pellet è riconducibile a questa categoria, ossia quando il riscaldamento si ha per irraggiamento, va considerata parte indistinta della prestazione si servizi. È applicata quindi un’aliquota Iva ridotta del 10% solo se parte di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

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